Parliamo spesso di mutui sul nostro blog, soprattutto in riferimento all’andamento dei tassi d’interesse o alle politiche economiche del governo. Quasi sempre argomenti e notizie validi in quel preciso istante, data la volatilità della materia trattata. Però a volte è importante anche fissare qualche punto fermo che ci consenta di stabilire dei principi sempre validi, per districarci nel mondo complesso ma — per noi addetti ai lavori, affascinante — dei mutui.
Questa volta ci siamo chiesti: che differenze ci sono tra il mutuo ipotecario e il mutuo fondiario?
Che cos’è il mutuo fondiario?
Il mutuo fondiario è relativo alla concessione da parte delle banche, di finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La materia è poi regolamentata dalla Banca d’Italia che determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
Tra i benefici del mutuo fondiario indubbiamente c’è quello dei bassi tassi di interesse passivi (in media del 3–6%) che, malgrado le lamentele generali di utenti e consumatori, non possono essere paragonati con altre forme di finanziamento, ad esempio con i prestiti personali o al consumo (dal 8 al 13%).
La determinazione di tali saggi viene operata sempre dalla Banca d’Italia di concerto con il Cicr ( Comitato interministeriale del credito e risparmio ). Questi enti hanno altresì stabilito che la erogazione del mutuo fondiario non debba eccedere l’80% del valore del bene oggetto del fondiario, anche se oggi la tendenza, previe garanzie accessorie, è quella di finanziare tutto od anche più il valore dell’immobile.
Che cos’è il mutuo ipotecario?
Il mutuo ipotecario invece può essere concesso per motivi diversi dall’acquisto di un immobile (liquidità). Entrambe le tipologie di credito (mutuo) prevedono che il debitore rilasci iscrizione ipotecaria a favore del creditore a garanzia di eventuali mancati pagamenti; per il mutuo fondiario la garanzia ipotecaria è sempre di primo grado.
Ulteriore caratteristica comune del mutuo fondiario e di quello ipotecario è quella di prevedere un rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra il valore commerciale delle garanzie ipotecarie ed il credito erogato; di solito tale rapporto percentuale è di circa un terzo del reddito libero del mutuatario.
Fonte: GruppoToscano.it
giovedì 26 novembre 2009
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