mercoledì 31 marzo 2010

Denuncia di successione: non si pagano piu’ i tributi per i certificati


Dall’ agenzia delle entrate ci comunicano che per la dichiarazione di successione non servono piu’ i tributi per i certificati.
Non scontano il tributo i certificati “presentati agli uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.
L’imposta di bollo non va pagata sul certificato che si allega alla dichiarazione della successione.
(Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 25/E del 29 marzo.)

L’ Agenzia delle Entrate ha risolto i dubbi interpretativi che sussistevano in merito all’applicabilità del tributo in relazione ai certificati di stato di famiglia da allegare, come detto, alla dichiarazione di successione.
Tali documenti risulterebbero ricompresi nell’articolo 1 della tariffa allegata dal Dpr 642/1972, che prevede l’applicazione del tributo fin dall’origine (nella misura di euro 14,62 per ogni foglio), per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi…”;

Atti ai quali non è estendibile l’esenzione -di cui alla nota 2 dell’articolo 4 della stessa tariffa - prevista solo per i certificati, le copie e gli estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.
Tuttavia, poiché si tratta di certificati da allegare alla denuncia di successione, che consiste in un adempimento di natura fiscale, adottato per dichiarare che il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito ad altri soggetti, possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati, sempreché sui documenti rilasciati in esenzione si indichi l’uso al quale gli stessi sono destinati.

Fonte: attico.it

Nessun commento:

Posta un commento