giovedì 24 dicembre 2009

Fabbricati ex rurali, sconti mirati



Interessato (entro il 30 novembre) solo chi non era imprenditore agricolo al 3 ottobre 2006. L'accatastamento senza sanzioni non è per tutti gli immobili

L’accatastamento entro il prossimo 30 novembre, senza applicazione di sanzioni non riguarda tutti i fabbricati che hanno perduto i requisiti fiscali della ruralità, ma solo quelli a uso abitativo che non possiedono l’ulteriore requisito richiesto dal comma 37 dell’art. 2 del dl n. 262/2006. Si tratta di quelle abitazioni utilizzate dai proprietari dei terreni, ovvero dagli affittuari del terreno stesso, oppure dai soggetti che ad altro titolo conducono il terreno cui l’immobile è asservito, che, alla data del 3 ottobre 2006, non rivestivano la qualifica di imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese.
Per tutti gli altri fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità, per motivi diversi da quelli riconducibili al predetto comma 37 dell'art. 2 del dl n. 262/2006, l'accatastamento comporterà, in ogni caso, l'applicazione della sanzione da 258 a 2.066 euro.

Fonte: italia oggi

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