giovedì 10 dicembre 2009

Niente rogito senza l'agibilità

Il ritardo del Comune nel rilascio del certificato di agibilità può costare caro al proprietario di un immobile. In assenza del documento, infatti, non solo può "saltare" la vendita del bene, ma si può essere condannati a risarcire il promettente acquirente. Né rileva che l'immobile sia in regola con le norme urbanistiche, che il sospirato certificato sia stato poi rilasciato e che il ritardo sia dovuto all'inerzia dell'ente locale nell'evadere la pratica. Grava sempre sul venditore l'onere di attivarsi per ottenere tempestivamente e, comunque, in tempo per la stipula il certificato dall'ente locale.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 25040/09 che ha respinto il ricorso del proprietario di un box auto condannato a restituire con gli interessi la caparra ricevuta dall'aspirante compratore e a pagare le spese dei vari gradi di giudizio.
I giudici di legittimità hanno affermato che nelle vendite immobiliari «il certificato di agibilità è essenziale» dal momento che viene in rilievo l'interesse dell'acquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo «ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto». Ne consegue che la mancanza di quel documento al momento della diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento del venditore che giustifica il rifiuto del compratore di procedere all'acquisto. Né può essere dato peso alle circostanze che il certificato sia stato poi rilasciato e che il ritardo sia imputabile all'inerzia del Comune, dal momento che, dopo la sottoscrizione del preliminare, il promettente venditore ha sempre «l'onere di attivarsi onde ottenere tempestivamente il certificato di agibilità indispensabile per accertare l'esistenza dei requisiti inerenti all'immobile oggetto del contratto».

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