venerdì 8 gennaio 2010

atto definitivo



Nozione: Il contratto definitivo di compravendita può essere stipulato per scrittura privata autenticata nelle firme o per atto pubblico redatto dal notaio (rogito notarile), e consente il trasferimento della proprietà di un bene determinato che si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Ciò che distingue il contratto definitivo dal contratto preliminare di vendita è la volontà delle parti, che nel primo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare.
Ne consegue che una volta firmato il contratto definitivo, il suo contenuto sarà l’unico ad avere valore legale tra le parti.


Atto pubblico: L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato adattribuirgli pubblica fede (e quindi garanzia di veridicità) nel luogo dove l’atto è formato. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Scrittura privata: L’atto di compravendita costituito da una scrittura privata è un documento redatto liberamente da privati, il cui testo può essere scritto con qualsiasi mezzo (a penna, dattiloscritto o stampato).
La scrittura privata non ha la stessa capacità probatoria dell’atto pubblico in quanto la stessa fa prova soltanto contro chi l’ha sottoscritta e non è di per sé sufficiente a provare la propria provenienza.

La scrittura privata può tuttavia essere autenticata da un notaio (o da un altro pubblico ufficiale autorizzato), che attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
In tal caso, e fino a querela di falso, la scrittura privata fa piena prova della sua provenienza e ha data certa nei confronti dei terzi.

Il notaio: Per consuetudine negoziale la scelta del notaio è lasciata alla parte acquirente, cui poi spetterà il pagamento dell’onorario. Qualora, per motivi di opportunità, si utilizza il notaio del costruttore, farsi assistere da un professionista. È consigliabile scegliere e consultare il notaio nelle prime fasi della trattativa per l’acquisto della casa e non, come purtroppo avviene spesso, solo dopo il contratto preliminare.

Chi non sapesse a chi rivolgersi, può telefonare al Consiglio dell’ordine dei notai del comune dove ha sede l’immobile.

Documenti necessari per redigere l’atto definito:

· Documento d’identità non scaduto di tutte le parti che partecipano all’atto

· Codice fiscale

· Certificato di stato civile

· Atto di acquisto originario ed eventuale dichiarazione di successione, relativi all’immobile

· Certificato e planimetria catastale

· Se si tratta di una porzione di terreno, certificato di destinazione urbanistica

· Copia della licenza edilizia

· Certificato di abitabilità

· Eventuali modelli di domanda di sanatoria per abusi edilizi, bollettini di versamento dell’oblazione ed eventuale concessione in sanatoria

· Copia del regolamento di condominio completo dell’elaborato millesimale

· Per i procuratori, la procura notarile in originale o in copia autenticata

· Per i rappresentanti di una società, certificato recente attestante i poteri di firma

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