giovedì 7 gennaio 2010

L'AVVIAMENTO «SALTA» SE L'INQUILINO È MOROSO



È stato stipulato un contratto di locazione a uso commerciale della durata di sei anni – attività di produzione e vendita al minuto di ceramiche –. ll conduttore non corrisponde il canone di locazione da quattro mesi; si dovrà procedere allo sfratto per morosità. In questo caso è dovuto il pagamento da parte del locatore al conduttore di 18 mensilità a titolo di avviamento?


In caso di cessazione del contratto che sia dovuta a inadempimento del conduttore – come accade nel caso del lettore – il conduttore non ha diritto all’indennità di avviamento commerciale. Si veda, in questo senso, l’articolo 34 legge 392/78, comma 1, secondo cui «in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo, a una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità».In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che «il termine "recesso" nell'ambito dell'articolo 34, comma 1, della legge 27 luglio 1978 n. 392, che esclude il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento quando la cessazione del rapporto di locazione è dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, è impiegato in una accezione ampia, comprensiva di ogni risoluzione anticipata del contratto che, anche se formalmente consensuale per adesione del locatore, possa farsi risalire a una manifestazione di volontà del conduttore che non abbia più interesse alla continuazione della locazione» (Cassazione, sezioni unite, 27 febbraio 1995, n. 2231).

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